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Il testo ratificato dal Senato è uguale a quello approvato dalla Camera dei Deputati con la sola eccezione di un emendamento aggiuntivo che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente, dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.
Quindi d’ora in poi pene severe per chi circolando con i mezzi a motore usa una condotta imprudente e causa un evento mortale. La cornice edittale per chi compie il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale rimane da 2 a 7 anni di reclusione, ma è aumentata da 8 a 12 anni se l'omicidio stradale colposo è commesso da conducenti che al momento dell’incidente sono in stato di ebbrezza alcolica grave (ovvero se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro) oppure se in stato di alterazione psico-fisica derivata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ulteriori aggravii di pena sel'autore dell’omicidio stradale non ha conseguito la patente o questa gli era stata sospesa/revocata oppure non aveva assicurato il proprio veicolo.
Inoltre, l’aumento di pena è previsto in tutti quei casi in cui il conducente, provochi la morte di una o più persone, o le lesioni di una o più persone. In questi casi verrà considerata la “continuazione dei reati” prevista dall’art. 81 del codice penale. Un provvedimento che consente al Giudice di applicare la pena che dovrebbe infliggere per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Un rimedio che porterebbe il limite massimo di pena ad anni 18 di reclusione (l’attuale limite massimo è di 15). Aumento dei limiti minimi da 2 a 5 anni e massimi da 7 a 10 anni del reato di omicidio stradale colposo, se il conducente di un veicolo a motore è in stato di ebbrezza alcolica media (ovvero ha il tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) e da luogo a comportamenti che evidenziano imprudenza come: il superamento di limiti di velocità, l’attraversamento d’incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza d’intersezioni, curve o dossi e sorpassi azzardati. Infine, come circostante aggravante è stata stabilita che, nel caso in cui il conducente responsabile di omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga, la pena verrà aumentata da un terzo a due terzi e comunque non potrà essere inferiore ad anni 5 di reclusione.
Trattamenti sanzionatori diversi invece, sono previsti, per chi si trova in condizioni diverse da quelle descritte o quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
Fonte: bikeitalia.it; huffingtonpost.it